Casa Don Luigi Maran

STATUTO E  REGOLAMENTO    -     Rev. 04


PRESENTAZIONE

L’Istituto delle Suore Francescane Elisabettine, aperto e disponibile al servizio dei fratelli secondo i segni e le necessità dei tempi e le indicazioni della Chiesa (Cost. art. 5) gestisce in Taggì di Villafranca Padovana, dal 2007 la Casa Don Luigi Maran, con lo scopo di rispondere a un bisogno del territorio, offrendo ad anziani non autosufficienti e/o in difficoltà un ambiente sereno, un servizio qualificato, spazi di socializzazione e di vita spirituale anche nella riscoperta della fede cristiana.

Riconoscendo che la vita è sempre un valore, la Direzione favorisce e raccomanda le visite e le relazioni con familiari, amici e conoscenti perché siano mantenuti i legami con il mondo affettivo e culturale di origine e con quanto può suscitare l’interesse e il benessere degli ospiti.

I rapporti fra le varie componenti che interagiscono nella Casa si ispirano a collaborazione sincera, fiducia reciproca, discrezione e rispetto.

Il fascicolo comprende lo Statuto e il Regolamento, documenti che raccolgono l’ideale e lo stile di vita della Casa.

La Direzione

Nella seduta del 05 luglio 2010 il Consiglio generale dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine con sede in Padova - via Beato Pellegrino, 40 - Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. 02/07/1936, nel rispetto delle proprie Costituzioni, approvate dalla Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, delibera di dotare di un proprio Statuto e di Regolamento operativo la Casa periferica Don Luigi Maran sita in Taggì di Villafranca Padovana - via Balla n. 48 -, Statuto qui di seguito trascritto.


STATUTO 

Art. 1 - denominazione e sede

La casa è denominata “Casa Don Luigi Maran” in onore del sacerdote che ha collaborato con la beata Elisabetta Vendramini per dare vita all’Istituto delle suore Francescane Elisabettine. Essa ha sede in 35010 - Taggì di Villafranca Padovana - via Balla, 48.

Art. 2 - finalità

Casa Don Luigi Maran, in coerenza con l'art. 4 delle Costituzioni dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine, che tra l'altro stabilisce che il ministero specifico dell'Istituto stesso è «... il servizio a chiunque si trovi nel bisogno e nella sofferenza», si propone di:

-  offrire un soggiorno sereno e accogliente a persone anziane e ammalate per recare sollievo e dare vita ai loro giorni;

-  condividerne i dolori e le speranze aiutandole a dare senso alla sofferenza e a trovare una risposta positiva e di fede ai grandi perché della vita e della morte;

-  sviluppare con gli ospiti e tra gli ospiti rapporti improntati a rispetto, fiducia e comprensione, per favorire un clima nel quale possano trovare risposta i bisogni fisici e spirituali di ciascuno;

-  favorire rapporti con i familiari, gli amici e i conoscenti, affinché l’ospite anziano e/o ammalato si senta sostenuto dalla loro solidarietà;

-  collaborare con gli enti socio-assistenziali, con i servizi socio-sanitari del territorio e con i gruppi parrocchiali per promuovere e realizzare iniziative che permettano alle persone di esprimersi e di sentirsi componenti vive della società.



CONTRATTO DI ASSISTENZA

E REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO

Ai sensi degli artt. 7 ed 8 del D.P.G.R. 16 dicembre 1997 n. 420

Pratiche di ingresso

Art. 1

Casa Don Luigi Maran è una struttura di proprietà dell’Istituto Suore Francescane Elisabettine sita in Via Balla, 48 - Taggì di Villafranca Padovana PD - che accoglie persone anziane non autosufficienti. La casa è gestita dall’Istituto stesso che ha sede legale in Padova - Via Beato Pellegrino, 40.

Art. 2

La domanda di ammissione, sottoscritta dall’interessato o, se questi è impossibilitato, da un familiare o da un tutore, deve essere redatta su modulistica messa a disposizione dalla Casa e corredata da:

-fotocopia carta identità

-codice fiscale

-scheda sanitaria compilata dal medico curante attestante lo stato di salute e l’idoneità a vivere in collettività

Il richiedente deve fornire, tramite la compilazione della domanda ed un eventuale colloquio, tutte le notizie utili inerenti alle motivazioni della richiesta, le condizioni di salute, le modalità di pagamento della retta.

Dichiarazioni false, o comunque non rispondenti alla verità, comportano la mancata accettazione della domanda.

Art. 3

L’accettazione della domanda è subordinata alle seguenti condizioni:

-disponibilità del posto, secondo l’ordine della lista d’attesa

-effettivo bisogno di assistenza della persona da ospitare, tenuto conto delle condizioni di salute, delle condizioni socio-assistenziali e della situazione familiare

-presentazione di tutta la documentazione di cui all’art. 2;

-accettazione senza riserve delle norme del presente Regolamento e delle eventuali future modifiche;

-sottoscrizione, unitamente ai familiari tenuti per legge al sostentamento, dell’impegno di pagamento della retta, se paganti in proprio;

-impegno a pagare eventuali spese accessorie;

Art. 4

La Direzione, esaminata la domanda, il risultato del colloquio e gli eventuali accertamenti sanitari, a suo insindacabile giudizio si pronuncerà sull’accoglimento.

La decisione verrà comunicata all’interessato.

La Casa dispone di un periodo di prova di 30 giorni a partire dal giorno dell’accoglimento per accertare se l’Ospite è idoneo alla vita di collettività, se la comunità risponde alle sue esigenze e per verificare il suo grado di autosufficienza.